News

07 Giugno 2021

D.LGS 116/2020

Le principali novità in relazione all'introduzione del nuovo decreto legislativo 116

NOVITA’ DEL D.LGS 116/2020

Il D.lgs. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha portato modifiche sostanziali al Codice Ambientale (D.lgs. 152/06), in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Tale decreto recepisce le direttive europee sui rifiuti (UE 2018/851) e rifiuti di imballaggio (UE 2018/852) e fa parte del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare, che include anche:

 

  • D.lgs. 118/2020, riguardante rifiuti di pile, accumulatori e Raee;
  • D.lgs. 119/2020, sui veicoli fuori uso;
  • D.lgs. 121/2020 relativo alle discariche.

 

Si riassumono di seguito le principali novità introdotte dal decreto:

 

  • Ridefinizione dei rifiuti urbani:

Dal 1° gennaio 2021, molti rifiuti che prima erano considerati "speciali" (quindi provenienti da particolari attività produttive) sono diventati rifiuti urbani.

Vengono considerati rifiuti urbani quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici" indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività all'allegato L-quinquies.

Le 29 attività menzionate (es. musei, scuole, alberghi, banche, ospedali, negozi di abbigliamento, ecc.) in realtà non costituiscono un elenco esaustivo, proprio perché vanno comprese anche quelle simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti.

Ad ogni modo sono state escluse le attività agricole e industriali.

 

I rifiuti sono stati distinti in 15 macro-tipologie di rifiuti:

  • rifiuti organici;
  • carta e cartone;
  • plastica;
  • legno;
  • metallo;
  • imballaggi composti;
  • multimateriale;
  • vetro;
  • tessile;
  • toner;
  • ingombranti;
  • vernici, inchiostri, adesivi e resine;
  • detergenti;
  • altri rifiuti non biodegradabili;
  • rifiuti urbani indifferenziati.

 

  • RENTRI e registro di carico e scarico:

Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) previsto dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 sostituirà il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti e il MUD.

Inoltre, sono ora esclusi dall'obbligo di registro di carico e scarico:

  • imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del codice civile) con un volume di affari annuo non superiore a 8.000€;
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;
  • imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

L’obbligo di conservazione passa da 5 a 3 anni.

 

  • Deposito temporaneo prima della raccolta

Con il D.lgs. 116/2020 il deposito temporaneo diventa "deposito temporaneo prima della raccolta". Come in precedenza, tuttavia, viene confermato il fatto che non sia necessaria l'autorizzazione per il raggruppamento da parte dell'autorità competente.

In ogni caso, come specificato all'articolo 185-bis, il deposito temporaneo prima della raccolta deve rispettare le seguenti condizioni:

  • i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (di cui al regolamento CE 850/2004 e successive modificazioni) vanno depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose (e gestiti in conformità a tale regolamento);
  • i rifiuti vanno raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità in deposito) oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). La modalità può essere scelta dal produttore dei rifiuti, ma in ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno;
  • i rifiuti vanno raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche e, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  • il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
  • Trasporto rifiuti e formulario di identificazione (FIR)

Come indicato all'articolo 193, il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, deve essere accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) che includa:

  • nome e indirizzo del produttore e del detentore;
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  • impianto di destinazione;
  • data e percorso dell'istradamento;
  • nome e indirizzo del destinatario.

Tra le novità del decreto rifiuti, la trasmissione della quarta copia può ora essere sostituita dall'invio tramite PEC, a patto che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale e provveda successivamente all'invio al produttore.

Anche in questo caso viene ridotto l'obbligo di conservazione delle copie del formulario, che passa da 5 a 3 anni.

Al comma 19, invece, viene specificato che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili sono considerati prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati, che non giustificano l'allestimento di un deposito dove si svolge l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede può essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT) in alternativa al FIR.

Il DDT deve comunque attestare:

  • luogo di effettiva produzione;
  • tipologia e quantità dei materiali (numero di colli o una stima del peso o volume);
  • luogo di destinazione.

 

Per qualsiasi approfondimento forniamo il link al testo completo del D.Lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Categorie:
News